Art. 3.
(Disposizioni per il concessionario).

      1. Le procedure per la realizzazione dell'acquedotto sottomarino sono affidate al Consorzio, che è qualificato come organismo

 

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di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e successive modificazioni, è sottoposto al rispetto delle procedure previste dalla medesima direttiva per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori e servizi, e costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi della presente legge.
      2. Il Consorzio è autorizzato a svolgere anche all'estero, quale impresa di diritto comune e anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, di progettazione e di valorizzazione delle risorse idriche nel sud dell'Albania, nonché di promozione dell'acquedotto sottomarino.
      3. Per la realizzazione degli studi di fattibilità il Consorzio, attraverso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, si avvale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
      4. Il Consorzio è concessionario per legge della realizzazione dell'acquedotto sottomarino, nonché gestore della manutenzione del collegamento sottomarino.
      5. Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico del concessionario.